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Sez. 1, Sentenza n. 2226 del 28/06/1972 (Rv. 359529 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359529-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio sulla Rilevanza ed influenza dei mezzi di prova offerti dalle parti e riservato al giudice di merito, la cui valutazione di natura discrezionale, non e soggetta al Sindacato di legittimita, quando sia sorretta da congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici. (Conf 1111'70, mass n 346676).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)