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Sez. 3, Sentenza n. 18778 del 14/03/2012 Cc. (dep. 16/05/2012) Rv. 252640 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Giudizio di appello - Parere del pubblico ministero acquisito e non comunicato - Violazione del diritto di difesa - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252640-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

Nel giudizio di appello, il parere del pubblico ministero che sia stato, sia pure irritualmente, acquisito ai fini della valutazione sull'ammissibilità del ricorso deve essere comunicato alla parte richiedente, nel rispetto del principio del contraddittorio. (Fattispecie di annullamento dell'ordinanza con cui la Corte d'Appello aveva "de plano" dichiarato inammissibile l'appello, avvalendosi del parere del PG non comunicato al ricorrente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)