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Sez. 1 - , Sentenza n. 4610 del 22/02/2017 (Rv. 644312 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Ordinanza di correzione - Statuizione di condanna alle spese del procedimento di correzione - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644312-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

Avverso l'ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 288 c.p.c., è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all'ultimo comma del citato art. 288, preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell'uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)