Sez. 2, Sentenza n. 6918 del 15/12/1982 (Rv. 424581 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - RESTITUZIONE DI COSA DETERMINATA - DISTINZIONE TRA "ACCIPIENS" IN BUONA O MALE FEDE - BUONA FEDE - NOZIONE - EX ART. 1147 CODICE CIVILE - APPLICABILITÀ.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - RESTITUZIONE DI COSA DETERMINATA - DISTINZIONE TRA "ACCIPIENS" IN BUONA O MALE FEDE - BUONA FEDE - NOZIONE - EX ART. 1147 CODICE CIVILE - APPLICABILITÀ.*
Nell'applicazione dell'art. 2037, secondo e terzo comma, cod.civ. - che detta il regime della condictio indebiti tendente alla restituzione di cosa determinata della quale sia impossibile la riconsegna, distinguendo tra accipiens in mala fede, tenuto a corrispondere il valore della cosa (secondo comma), ed accipiens in buona fede, responsabile nell'ambito dell'arricchimento senza causa (terzo comma) - va osservato il principio ex art. 1147, secondo comma, cod.civ. che "la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave ", sicché, ove la nullità del negozio, cui si ricollega l'Azione di ripetizione, sia addebitabile a colpa grave dell'accipiens opera la disciplina del secondo comma dell'art. 2037 citato, e non quella del terzo comma. (V 685/73, mass n 362845).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 2037
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)