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Sez. 6, Ordinanza n. 18175 del 04/11/2002 Cc. (dep. 16/04/2003) Rv. 224921 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - AVOCAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE - IN GENERE | Richiesta della persona offesa di riapertura delle indagini - Rifiuto del p.m. - Potere di avocazione del procuratore generale - Insussistenza.
Stato
decisa il 2002-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224921-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - AVOCAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE - IN GENERE

In tema di avocazione, il procuratore generale può esercitare il suo potere esclusivamente nei due casi tassativamente previsti dall'art. 412 cod. proc. pen. , e cioè nell'ipotesi di inerzia del pubblico ministero relativamente all'esercizio dell'azione penale, o, in alternativa, alla richiesta di archiviazione, e nell'ipotesi di fissazione dell'udienza di opposizione ai sensi dell'art. 409, comma 3 cod. proc. pen. Il potere di avocazione da parte del procuratore generale non è invece previsto nel caso di rifiuto del pubblico ministero di chiedere la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. su richiesta della persona offesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 412 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)