Sez. 1, Sentenza n. 360 del 26/01/1978 (Rv. 389659 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE - CAUZIONE - FUNZIONI - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO, COLLAUDO SENZA RISERVE DELLE OPERE ESEGUITE E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE SPETTANZE DELL'APPALTATORE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE - CAUZIONE - FUNZIONI - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO, COLLAUDO SENZA RISERVE DELLE OPERE ESEGUITE E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE SPETTANZE DELL'APPALTATORE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE.*
In tema di appalto di opere pubbliche, la cauzione versata dall'appaltatore, ai sensi delle Disposizioni dettate in proposito dai capitolati generali e dell'art 365 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato F, ha la funzione di dare garanzia all'amministrazione appaltante dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, del rimborso di somme eventualmente versate in piu. Detta funzione, pertanto, si esaurisce qualora il contratto sia stato risolto consensualmente, e si sia provveduto, senza riserve, al collaudo delle opere eseguite ed alla liquidazione finale delle spettanze dell'appaltatore, con la conseguenza che, dopo tale momento, l'amministrazione non puo vantare alcun diritto sulla cauzione medesima, ed incamerarla ancorche a copertura di pagamenti effettuati successivamente all'indicata cessazione del rapporto di appalto (nella specie, pagamento diretto dei salari agli operai).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 365, DM 28/05/1895 art. 5, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)