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Sez. 4, Sentenza n. 2206 del 23/06/1999 Cc. (dep. 04/08/1999) Rv. 215215 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Sentenza di condanna in grado di appello - Emessa in conseguenza di annullamento con rinvio - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215215-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 303, comma primo lettera d), cod. proc. pen., in forza della quale, in caso di sentenza di condanna sia in primo che in secondo grado, deve trovare applicazione esclusivamente la norma sulla durata complessiva della custodia cautelare di cui al comma quarto art. cit., si applica anche nel caso in cui la sentenza d'appello sia stata pronunciata in conseguenza dell'annullamento con rinvio della precedente sentenza da parte della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)