Sez. 5, Sentenza n. 4249 del 02/10/1997 Cc. (dep. 20/11/1997) Rv. 209168 - 01
PENA - PENE ACCESSORIE - PERDITA O SOSPENSIONE DELLA POTESTÀ DEI GENITORI O DELL'AUTORITÀ MARITALE | Applicazione in fase esecutiva - Possibilità.
PENA - PENE ACCESSORIE - PERDITA O SOSPENSIONE DELLA POTESTÀ DEI GENITORI O DELL'AUTORITÀ MARITALE
Quando alla condanna, in ragione della natura del reato contestato, debba conseguire la pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori, questa può essere applicata anche in fase esecutiva, ma il giudice dell'esecuzione deve verificare che il giudice del merito non sia, sia pure implicitamente, pervenuto alla diversa determinazione di non applicare la sospensione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 32 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 662, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 662, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 183, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)