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Sez. 3, Sentenza n. 569 del 01/03/1974 (Rv. 368344 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368344-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle prove testimoniali, involgendo un apprezzamento di fatto, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, il cui giudizio sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione, quando e sorretto da congrua e corretta motivazione. (Conf 2222'73, mass n 365467).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)