Sez. 3, Sentenza n. 569 del 01/03/1974 (Rv. 368344 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle prove testimoniali, involgendo un apprezzamento di fatto, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, il cui giudizio sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione, quando e sorretto da congrua e corretta motivazione. (Conf 2222'73, mass n 365467).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)