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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21953 del 02/09/2019 (Rv. 654917 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE | Giudizio di primo grado - Decisione della causa nel merito prima che le parti abbiano definito il "thema decidendum" e il "thema probandum" - Deduzione della nullità come motivo d'appello - Onere di specificazione, da parte dell'appellante, del "thema decidendum" e delle prove da assumere - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654917-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE

Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)