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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 585 del 1988

Decisione
decisa il 1988-05-11, depositata il 1988-05-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:585
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13119

  • Reati militari
  • Cose mobili militari
  • Distruzione o deterioramento colposo
  • Pena detentiva
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • Cod. pen. militare di pace, art. 170.
  • Cost., artt. 2, 3, 13, 52.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, in quanto già decisa in relazione agli stessi argomenti ora addotti dal giudice 'a quo', nel senso dell'inammissibilità e della manifesta inammissibilità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare di pace, denunziato - in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, Cost. nella parte in cui commina la pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari. - cfr. S. n. 280/1987, O. n. 143/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.170 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre 1987 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Meloni Giovanni, iscritta al n. 862 del registro ordinanze del 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 1° ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 170 del codice penale militare di pace, nella parte in cui commina la pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che la questione è già stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 280 del 1987 e manifestamente inammissibile con ordinanza n. 143 del 1988 e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 1° ottobre 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze