Sez. 6, Sentenza n. 37031 del 10/06/2003 Ud. (dep. 26/09/2003) Rv. 228327 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE | Sostanze stupefacenti - Natura di cose il cui stato è soggetto a modificazione - Esclusione - Esami tossicologici disposti dal P.M. - Adozione della procedura di cui all'art. 360 cod.proc.pen. - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE
Le indagini tossicologiche disposte dal pubblico ministero con riguardo a sostanze stupefacenti (nella specie, eroina e cocaina), poiché non si tratta normalmente di cose il cui stato è soggetto a modificazione, non possono di regola definirsi accertamenti non ripetibili, e non è dunque necessaria l'adozione della procedura garantita di cui all'art. 360 cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)