Sez. 1, Sentenza n. 15123 del 02/07/2014 (Rv. 631504 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Bene non più esistente nel patrimonio del convenuto - Effetto recuperatorio dell'azione - Trasferimento sull'equivalente pecuniario dell'alienazione successiva - Natura di valore del relativo credito - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
Nel caso in cui il bene oggetto di revocatoria non si trovi più nel patrimonio del convenuto, l'effetto recuperatorio dell'azione (salvo, ove possibile, l'esercizio di analoga azione contro i terzi acquirenti) si trasferisce sull'equivalente pecuniario dell'alienazione successiva, da qualificarsi, peraltro, alla stregua di un credito di valore affinché non sia violato il diritto dei creditori di considerare il bene, nella sua consistenza economica, come mai uscito dal patrimonio del debitore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)