Sez. 1, Sentenza n. 2813 del 23/04/1983 (Rv. 427728 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI - COMPETENZA - DEL TRIBUNALE ORDINARIO - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI - COMPETENZA - DEL TRIBUNALE ORDINARIO - LIMITI.*
La Competenza, in ordine alla modifica, ai sensi dell'art. 155 cod. civ., dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli minori tra coniugi consensualmente o giudizialmente separati, spetta al tribunale ordinario, con la sola esclusione dei casi in cui, come causa della modifica delle condizioni di affidamento, si chieda un intervento ablativo o limitativo della potestà genitoriale sulla prole, a norma degli artt. 330 e 333 cod. civ., devoluti alla cognizione del tribunale per i minorenni. (Conf 1551/83, mass n 426380).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)