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Sez. 5, Sentenza n. 40170 del 01/07/2009 Cc. (dep. 15/10/2009) Rv. 244750 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI | Commercio di prodotti con segni falsi - Idoneità del falso a ingenerare confusione - Sufficienza - Previa registrazione del marchio contraffatto - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244750-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI

Ai fini della configurabilità del reato di commercio di prodotti con segni falsi è sufficiente e necessaria l'idoneità della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, bensì alla loro successiva utilizzazione, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, risulti, o non, registrato, data l'illiceità dell'uso senza giusto motivo di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriore utilizzato per prodotti o servizi sia omogenei o identici, sia diversi, allorché al primo derivi un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del secondo. (Fattispecie relativa a sequestro di magliette riportanti al centro una dicitura di grandi dimensioni di un celebre marchio e sul collo un'altra, di piccole dimensioni, riferita a un altro produttore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)