Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21963 del 12/10/2020 (Rv. 659006 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Ordinanza di vendita del giudice delegato - Decreto del tribunale reso in sede di reclamo - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
Il decreto del tribunale fallimentare reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di autorizzazione alla vendita ha carattere decisorio, restando così suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., quando esso provveda su contestazioni in ordine alla legittimità di provvedimenti del giudice delegato incidenti su diritti soggettivi di natura sostanziale e non meramente processuale, connessi alla regolarità procedurale della liquidazione dell'attivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto che autorizzava la liquidazione di un immobile acquisito all'attivo fallimentare, poichè tale provvedimento, involgendo il mero controllo sul regolare svolgimento della procedura, per sua natura non provvede direttamente sulle sorti del bene da liquidare ed ha riflessi solo indiretti sulla posizione del fallito).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 107, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)