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DIRETTIVA 96/29/EURATOM DEL CONSIGLIO del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che, secondo l'articolo 2, lettera b) del trattato, si devono stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo 30 del trattato, per norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti s'intendono: a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza; b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili; c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

considerando che ciascuno Stato membro, a norma dell'articolo 33 del trattato, stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale;

considerando che, al fine di realizzare il proprio compito, la Comunità ha fissato norme fondamentali per la prima volta nel 1959, conformemente all'articolo 218 del trattato con le direttive del 2 febbraio 1959 che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti3; che le direttive sono state rivedute nel 1962 con la direttiva del 5 marzo 19624, nel 1966 con la direttiva 66/45/Euratom5, nel 1976 con la direttiva 76/579/Euratom6, nel 1979 con la direttiva 79/343/Euratom7, nel 1980 con la direttiva 80/836/Euratom8 e nel 1984 con la direttiva 84/467/Euratom9;

considerando che le norme fondamentali sono state integrate dalla direttiva 84/466/Euratom del Consiglio, del 3 settembre 1984, che stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti medici10, dalla decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, sulle modalità comunitarie di uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva11, dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva12, dalla direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva13, dalla direttiva 90/641/Euratom del Consiglio, del 4 dicembre 1990, concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata14, dalla direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra gli Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa15 e dal regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri16;

considerando che l'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di protezione radiologica, come espresso in particolare nella raccomandazione n. 60 della Commissione internazionale per la protezione radiologica, rende opportuno rivedere le norme fondamentali e rifonderle in un nuovo atto normativo;

considerando che le norme fondamentali rivestono un'importanza particolare per quanto riguarda i rischi da radiazioni ionizzanti rispetto ad altre direttive concernenti altri tipi di rischi e che è importante progredire nella loro applicazione in tutta la Comunità;

considerando che è auspicabile che per il campo d'applicazione delle norme fondamentali si prendano in considerazione le pratiche e le attività lavorative che potrebbero portare ad un aumento significativo, che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione, dell'esposizione dei lavoratori e di individui della popolazione alle radiazioni ionizzanti di fonti artificiali o naturali, nonché la protezione appropriata nel caso di intervento;

considerando che gli Stati membri, al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali, sono tenuti a assoggettare determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni ionizzanti ad un sistema di dichiarazione e di previa autorizzazione ovvero a proibirle;

considerando che un sistema di protezione contro le radiazioni in determinate pratiche dovrebbe continuare ad essere basato sui principi della giustificazione dell'esposizione, dell'ottimizzazione della protezione e della limitazione della dose; che si devono stabilire limitazioni delle dosi tenendo conto della particolare situazione dei diversi gruppi di persone esposte quali lavoratori, apprendisti, studenti e individui della popolazione;

considerando che la protezione operativa dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti richiede l'applicazione di misure sul posto di lavoro; che tali misure devono includere la valutazione previa del rischio implicato, la classificazione dei posti di lavoro e dei lavoratori, la sorveglianza delle aree e delle condizioni di lavoro nonché la sorveglianza medica;

considerando che gli Stati membri sono tenuti a identificare le attività lavorative che comportano per i lavoratori e individui della popolazione notevolmente accresciuti di esposizione a fonti di radiazioni naturali che non possono essere trascurati dal punto di vista della radioprotezione; che gli Stati membri devono adottare misure di protezione appropriate nei riguardi delle attività lavorative dichiarate preoccupanti;

considerando che la protezione operativa della popolazione in circostanze normali richiede l'istituzione da parte degli Stati membri di un sistema di ispezione per tenere sotto controllo la protezione della popolazione dalle radiazioni e verificare il rispetto delle norme fondamentali;

considerando che gli Stati membri dovrebbero essere preparati all'eventualità di emergenze radiologiche nel loro territorio e dovrebbero cooperare con gli altri Stati membri e con paesi terzi per migliorare la capacità di intervento e di gestione di tali situazioni;

considerando che le direttive sulle norme fondamentali modificate da ultimo dalla direttiva 84/467/Euratom dovrebbero essere abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della presente direttiva,

TITOLO I DEFINIZIONI

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1996. Per il Consiglio Il Presidente S. AGNELLI