diritto.io

Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208

Testo in vigore al

Art. 16 Variazioni di bilancio

1. La legge di approvazione del bilancio regionale puo' autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuove unita' previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea, nonche' per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. La giunta regionale con provvedimento amministrativo puo' effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unita' previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14.

3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unita' previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalita', al fine di assicurare la necessaria flessibilita' nella gestione delle disponibilita' di bilancio, la giunta regionale puo' essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unita' previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

4. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

5. La giunta regionale puo' disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unita' previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Il relativo provvedimento e' comunicato al consiglio regionale.

Art. 17 Divieto di storni

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, e' vietato il trasporto, con arto amministrativo, di somme da una unita' previsionale all'altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

Art. 18 Impegni di spesa

1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreche' la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma dell'articolo 3, commi 2 e 3, ovvero assunte, per le spese correnti, quando cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

4. Al fine di conseguire il piu' efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla regione, la giunta regionale e' autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformita' con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

  1. a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;

  2. b) dai quadri finanziari sia di programmazione, sia di cassa contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.

5. L'amministrazione regionale puo' assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Art. 19 Pagamento delle spese

1. I pagamenti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenze o in conto residui.

2. Al pagamento delle spese, conseguenti alle deliberazioni o agli atti con i quali sono assunti i relativi impegni, si provvede esclusivamente se tali deliberazioni o atti siano divenuti esecutivi, ovvero risultino immediatamente eseguibili.

Art. 20 Gestione del bilancio

1. La legge regionale stabilisce le modalita' e determina le competenze per la gestione delle spese, in modo da assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario nell'ambito di ciascuna unita' operativa di un servizio, di un settore o di un programma o progetto della regione.

Art. 21 Residui

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 18 e non pagate entro il termine dell'esercizio. Non e' ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal presente articolo.

3. Le somme di cui al comma 2 possono essere conservate nel conto dei residui per non piu' di due anni, successivi a quello in cui l'impegno si e' perfezionato, per le spese correnti e per non piu' di sette anni per le spese in conto capitale.

4. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

5. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

6. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento non impegnate entro il 30 giugno possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

Art. 22 Fondi statali assegnati alle regioni

1. Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, nonche' di assegnazioni vincolate per calamita' naturali e per interventi di interesse nazionale.

2. Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e comunque negli altri casi di assegnazione di somme di cui al comma 1, la regione ha facolta' di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

3. La regione ha altresi' facolta', qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato a norma del comma 2, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

4. La regione puo', in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al comma 1, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorche' non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

5. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al comma 4 non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 23 Mutui e altre forme di indebitamento

1. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"L'importo complessivo delle annualita' di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non puo' comunque superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione stessa.".

2. Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non e' stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Art. 24 Garanzie prestate dalla regione

1. In allegato al bilancio preventivo della regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 25 Rendiconto generale

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.

2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Art. 26 Conto del bilancio

1. Nel conto del bilancio sono esposte le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso deve consentire, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la valutazione delle politiche pubbliche regionali di settore, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unita' previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza.

Art. 27 Conto generale del patrimonio

1. Il conto generale del patrimonio, indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

  1. a) le attivita' e le passivita' finanziarie;

  2. b) i beni mobili e immobili;

  3. c) ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative.

2. Al fine di consentire l'armonizzazione dei conti del patrimonio regionale con quello relativo al patrimonio dello Stato, i conti stessi sono riclassificati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 3.

3. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella del patrimonio.

4. Al conto del patrimonio e' allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

5. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della regione, e' introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione, al fine di consentire l'individuazione di beni suscettibili di utilizzazione economica.

Art. 28 Rendiconti degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali

1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.

2. I rendiconti di cui al comma 1 sono redatti in conformita' a quanto disposto negli articoli 26 e 27.

3. Al rendiconto generale della regione e' allegato altresi' l'ultimo bilancio approvato da ciascuna societa' in cui la regione abbia partecipazione finanziaria.

4. Si applica ai rendiconti degli enti locali il disposto dell'articolo 12, comma 3.

Art. 29 Modalita' per la formazione e l'approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale della regione e' approvato con legge regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. Lo statuto e le leggi regionali stabiliscono le modalita' e i termini per la sua presentazione al consiglio regionale.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in merito alle leggi delle regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della regione. La relazione espone i rilievi del Governo circa l'osservanza di quanto disposto dal comma 1 e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Entro il 15 novembre di ciascun anno la relazione e' integrata dai rilievi e dagli esiti relativi alle predette leggi regionali rinviate al nuovo esame del consiglio regionale, o per le quali il Governo ha promosso la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale.

Art. 30 Autonomia contabile del consiglio regionale

1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, ferma la competenza regolamentare interna attribuita al consiglio medesimo.

Art. 31 Servizio di tesoreria della regione

1. La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria della regione.

Art. 32 Cooperazione Stato-regioni

1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto, nonche' a concordare le modalita' di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

2. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, dell'articolo 10, stabilisce le modalita' con le quali le regioni trasmettono trimestralmente al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati dei propri sistemi informativi riguardanti le unita' previsionali di entrata e di spesa, secondo la specificazione poste al comma 3, dell'articolo 4, e le classificazioni determinate ai fini della loro armonizzazione con il bilancio dello Stato.

Art. 33 Responsabilita' verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denunzia

1. Gli amministratori e i dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alle legge 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1995, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilita' gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.

Art. 34 Norme finali e transitorie

1. La legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio della regione, e le procedure di gestione del bilancio medesimo, in conformita' ai principi del presente decreto, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

2. Fino a quando la regione non abbia esercitato la propria potesta' legislativa nella materia di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, contenute anche nelle leggi regionali, precedentemente in vigore nella materia medesima, non oltre comunque il 31 dicembre 2001. A decorrere dal 1o gennaio 2002, il mancato adeguamento della legislazione regionale ai principi del presente decreto e' rilevabile quale vizio di legittimita' della legge regionale di approvazione del bilancio in sede di esame da parte dei competenti organi statali ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

3. Con apposita legge della Repubblica sono stabiliti i principi fondamentali in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti delle regioni. Fino all'emariazione della legge predetta si osservano le norme dello Stato in materia di beni e di contratti, salva diversa disciplina dettata dalla legge regionale nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in materia.

4. Dopo i primi due anni di applicazione generalizzata del nuovo ordinamento contabile previsto dal presente decreto si provvede, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad una verifica dell'effettiva rispondenza del nuovo assetto alle esigenze funzionali delle regioni, al fine di pervenire alle eventuali modifiche intese a realizzare una piu' efficace disciplina della materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bellillo, Ministro degli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto