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Sez. 6, Sentenza n. 8172 del 03/02/1999 Ud. (dep. 24/06/1999) Rv. 213896 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Istituti autonomi case popolari - Natura - Attività di stipula di contratti assicurativi per la conservazione del patrimonio immobiliare - È pubblica funzione.
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213896-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE

Gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) svolgono un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico, attraverso organi, tra i quali il presidente, nominati dalla giunta regionale o da varie amministrazioni dello Stato o di enti locali, gestendo un patrimonio immobiliare destinato a finalità pubbliche; in particolare provvedendo alla realizzazione di programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata ed agevolata nonché alle opere di edilizia sociale e alle case-albergo di tipo economico e popolare in tutti i comuni della relativa provincia. Deve riconoscersi pertanto la qualità di pubblico ufficiale al presidente di un Istituto autonomo per le case popolari che abbia formato e manifestato la volontà dell'ente in ordine alla stipula di contratti assicurativi diretti alla conservazione del patrimonio immobiliare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)