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Sez. 1, Sentenza n. 925 del 16/02/1995 Cc. (dep. 03/06/1995) Rv. 201712 - 01

Impugnazioni - Presentazione - A mezzo telegramma o raccomandata | Consegna in busta chiusa da parte del detenuto al direttore del carcere - Equiparazione - Legittimità - Sottoscrizione autenticata da un notaio, da persona autorizzata o dal difensore - Necessità - Equiparazione alle dichiarazioni ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria ex art. 123 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201712-01

Impugnazioni - Presentazione - A mezzo telegramma o raccomandata

L'impugnazione presentata dalle parti private con telegramma o raccomandata deve recare la sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore e ciò vale anche quando l'impugnazione sia consegnata dal detenuto in busta chiusa al direttore del carcere e quest'ultimo si limiti ad inoltrarla alla autorità giudiziaria; l'art. 123 cod. proc. pen. che equipara le dichiarazioni fatte al direttore del carcere a quelle ricevute dall'ufficio giudiziario, trova applicazione infatti quando il direttore del carcere riceva la dichiarazione e non quando si limiti ad essere destinatario del plico chiuso che la contiene.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)