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Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica europea

Testo in vigore al

Art. 10

1. In caso di pubblici incanti, il termine di ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a trentasei giorni dalla data dell'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.

2. In caso di licitazione privata e d'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione non puo' essere inferiore a ventuno giorni dalla data anzidetta. Ricevute dette domande, i soggetti appaltanti invitano simultaneamente gli aspiranti, prescelti in base alle indicazioni fornite, a presentare le proprie offerte; il termine per detta presentazione non puo' esser inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione delle lettere d'invito.

3. Le informazioni complementari sul capitolato speciale di oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

4. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato di oneri, i soggetti appaltanti stabiliscono termini di ricezione di durata maggiore di quelli di cui al primo e secondo comma.

5. Nel caso di urgenza, i termini possono ridursi a dodici giorni per la ricezione delle domande di partecipazione, a dieci giorni dalla data dell'invito per la ricezione delle offerte e a quattro giorni per il caso previsto dal terzo comma.

6. Le domande di partecipazione e gli inviti a partecipare agli appalti possono essere fatti per lettera, per telegramma, per telescritto o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto o per telefono, devono essere confermate per lettera spedita non oltre il termine di cui al secondo comma del presente articolo e contenere le indicazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 12. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato e sottoscritto, e formato nello stesso giorno in cui l'invito e' avvenuto.

7. Il calcolo dei termini di cui al presente articolo va effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE n. 1182/71, approvato il 3 giugno 1971 dal consiglio delle Comunita' europee.

Art. 11

1. Per i pubblici incanti il bando di gara deve indicare:

  1. a) la data dell'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee;

  2. b) la procedura di aggiudicazione prescelta;

  3. c) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entita' delle prestazioni;
    in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilita' di presentare offerte per uno o piu' lotti o per l'insieme;

  4. d) il termine di esecuzione dell'appalto;

  5. e) l'indirizzo del soggetto appaltante;

  6. f) l'indirizzo presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine di presentazione delle domande per tale richiesta e l'ammontare e le modalita' di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

  7. g) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

  8. h) chi e' ammessi ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonche' la data, l'ora e il luogo della detta apertura;

  9. i) le indicazioni relative alla cauzione e ad ogni altra forma di garanzia richiesta;

  10. j) le modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;

  11. k) la facolta' di presentare offerte ai sensi degli articoli 20 e seguenti della presente legge;

  12. l) le condizioni minime di carattere economico e tecnico, in conformita' a quanto prescritto dagli articoli 17 e 18, che si richiedono agli aspiranti, nonche' le cause di esclusione dalla gara di cui all'articolo 13 della presente legge;

  13. m) il periodo di tempo decorso il quale gli offerenti hanno facolta' di svincolarsi dalla propria offerta.

  14. n) indicazione delle principali opere scorporabili.

Art. 12

1. Per le licitazioni private e l'appalto concorso il bando di gara deve indicare:

  1. a) le notizie di cui alle lettere a), b), c), d), e) e k) dell'articolo precedente;

  2. b) in caso di appalto avente ad oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, la elaborazione di progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto e a presentare le relative proposte;

  3. c) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono inviarsi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

  4. d) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedira' gli inviti a presentare le offerte;

  5. e) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti la situazione dei concorrenti, nonche' le condizioni di cui alla lettera 1) dell'articolo precedente.

  6. f) indicazione delle principali opere scorporabili.

2. Gli inviti a presentare le offerte debbono specificare:

  1. a) le indicazioni di cui alle lettere f), g), i) e j) dell'articolo precedente;

  2. b) il riferimento al bando di gara di cui al primo comma del presente articolo;

  3. c) i documenti da presentare a riprova delle indicazioni di cui alla lettera e) del comma precedente, concernenti la mancanza delle cause di esclusione previste dall'articolo 13, nonche' i documenti che il concorrente aggiudicatario e' tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 ed a completamento delle informazioni fornite.

Art. 13

1. Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, puo' essere escluso dal concorrere ad un appalto ogni concorrente:

  1. a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita', di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattisi di cittadino di altro Stato;

  2. b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

  3. c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralita' professionale;

  4. d) che nell'esercizio della propria attivita' professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

  5. e) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese di residenza;

  6. f) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

  7. g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

2. Il concorrente puo' provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e c) del precedente comma con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della C.E.E. cui appartiene qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b), presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa o un documento equivalente in base alla legge dello Stato della C.E.E. qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia. Per quanto riguarda le lettere e) ed f) il concorrente cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato della C.E.E., iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, puo' provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso o la dichiarazione giurata di cui all'ultimo comma del successivo articolo 15. Il concorrente stabilito in uno Stato della C.E.E. e non iscritto all'albo, puo' provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere e) ed f), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato membro; se nessun documento o certificato del genere e' rilasciato dallo Stato membro, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non e' prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

Art. 14

1. Fermo quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57, ogni imprenditore che concorra ad un appalto puo' essere invitato a documentare, se cittadino italiano o se straniero residente in Italia, la sua iscrizione al registro della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato o al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, e, se cittadino straniero non residente in Italia, la sua iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.

2. I concorrenti stranieri residenti negli Stati aderenti alla CEE possono presentare un certificato di iscrizione negli albi e liste ufficiali del proprio Stato di residenza, in cui siano menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'albo o lista e la relativa classifica, se esistente; tale certificato costituisce presunzione di idoneita' in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, lettere a), b), c), d) e g), dall'articolo 17, lettere b) e c) e dell'articolo 18, lettere b) e d) della presente legge. I dati risultanti dall'iscrizione agli albi o liste ufficiali non possono essere revocati in dubbio, ma puo' sempre essere richiesta una attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi sociali.

3. A modifica di quanto disposto dall'articolo 13, n. 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'iscrizione nell'albo dei costruttori e' consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche ai cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia; comunque detta iscrizione non e' obbligatoria per la loro partecipazione a concorrere agli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. L'iscrizione a detto albo e' obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la partecipazione dei cittadini italiani anche agli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge.

5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 della suddetta legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la iscrizione all'albo dei costruttori nelle classifiche superiori alla sesta deve essere fornita la prova di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 13, lettere a), b), c), d) e g) e di possedere la capacita' economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge.

6. Il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, cui viene riconosciuta la presunzione di idoneita' in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, lettere e) ed f), dall'articolo 17, lettere b) e c) e dall'articolo 18, lettere b) e d), deve menzionare anche le referenze di cui al comma precedente; se privo di tale menzione, esso costituisce presunzione di idoneita' soltanto in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, lettere e) ed f), della presente legge.

Art. 15

1. L'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sostituito dal seguente:
"I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per la iscrizione nell'albo sono:
1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di societa' commerciali legalmente costituite purche' appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocita' nei riguardi dei cittadini italiani. La iscrizione nell'albo e' consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;
2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21.
Se il direttore tecnico dell'impresa e' persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) debbono riferirsi ad entrambi;
3) adempimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;
4) adempimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
5) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura con indicazione dell'attivita' specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;
6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad una associazione di categoria.
Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4), costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione italiana o alla legislazione dello Stato estero cui appartenga il richiedente straniero non residente in Italia; se nessun documento o certificato del genere e' rilasciato dallo Stato estero, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne".

Art. 17

1. La capacita' economica e finanziaria dell'imprenditore e' provata mediante le seguenti referenze:

  1. a) idonee dichiarazioni bancarie;

  2. b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente;

  3. c) dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi.

2. I soggetti appaltanti precisano nel bando di gara quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere fornite, nonche' le eventuali ulteriori referenze da presentare.

3. Se per una giustificata ragione l'imprenditore non e' in grado di dare le referenze richieste, egli e' ammesso a provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dal soggetto appaltante.

Art. 18

1. La capacita' tecnica dell'imprenditore e' provata mediante:

  1. a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della condotta dei lavori;

  2. b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori piu' importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e precisati se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito;
    a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorita' competente al soggetto appaltante;

  3. c) una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi di opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporra' per l'esecuzione dell'appalto;

  4. d) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

  5. e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporra' per l'esecuzione dell'opera.

2. Nel bando di gara viene indicato, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, quali delle suddette referenze devono essere presentate.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, secondo comma, lettera c), i soggetti appaltanti possono invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 19

1. Il soggetto appaltante comunica entro dieci giorni dalla gara l'esito di questa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

2. L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, e' tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18, lettere b), c), d) ed e), presentare la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, lettera c).

3. Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, il soggetto appaltante annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 20

1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonche' per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonche' consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, la impresa invitata individualmente dal soggetto appaltante ha la facolta' di presentare offerta o di trattare per se' e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma precedente.

3. Possono altresi' essere ammesse alle gare o alla trattativa di cui al precedente comma imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi del primo comma del presente articolo, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 21

1. Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel baldo, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione puo' essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti elette.

3. La pubblica amministrazione deve indicare, altresi', l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilita' di imprese che intendano presentarsi singolarmente o riunite in associazioni ai sensi del primo comma del presente articolo.

4. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al primo oppure al secondo comma del presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, anche se per categorie o importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

5. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilita' solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilita' e' limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale dell'impresa capogruppo.

Art. 22

1. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa e' conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato e' gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante.

2. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, puo' far valere direttamente le responsabilita' facenti capo alle imprese mandanti.

3. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art. 23

1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto appaltante ha facolta' di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dal precedente articolo 22 e che sia di gradimento del soggetto appaltante medesimo, ovvero di recedere dall'appalto.

2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 23-bis

1. Le imprese riunite possono costituire tra loro una societa', anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' delle imprese riunite di cui all'ultimo comma del precedente articolo 21.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'ente committente o concedente.

4. Tutte le imprese riunite devono far parte della societa' di cui al primo comma, la quale non e' iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

5. L'inizio dell'attivita' esecutiva della societa' e' subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.

6. Ai soli fini degli articoli 17 e 18 della presente legge e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa.

Art. 24

1. Gli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

  1. a) quello del prezzo piu' basso da determinarsi:

    1. 1) mediante il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

    2. 2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

  2. b) quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa in base ad uno o piu' dei seguenti elementi, quali il prezzo, determinabile anche con il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

  3. c) il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

2. Sono consentiti altri criteri di aggiudicazione quando siano connessi alla concessione di aiuti in applicazione delle leggi in favore del Mezzogiorno e di altre zone depresse a norma degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo della CEE.

3. Se, per un determinato appalto, talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto appaltante, richieste all'offerente le necessarie giustificazioni, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili, verifica la composizione delle offerte e puo' escluderle se non le consideri valide; in tal caso, se l'appalto e' bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo piu' basso, il soggetto appaltante e' tenuto a comunicare il rigetto delle offerte, con la relativa motivazione, al Ministero dei lavori pubblici il quale ne curera' la trasmissione al comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici della Comunita' economica europea, entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 6.

4. Salvo quanto disposto dal secondo comma, l'aggiudicazione e' consentita in base a disposizioni vigenti, diverse da quelle previste dal presente articolo, per gli importi di valore compreso tra 1.000 e 2.000 milioni di lire, fino al 28 luglio 1979.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - GULLOTTI - FORLANI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO