Sez. 6, Sentenza n. 4797 del 07/03/1972 Ud. (dep. 03/07/1972) Rv. 121538 - 01
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE - COLLEGIALE - SUPPLENZE DEI MAGISTRATI NEGLI ORGANI COLLEGIALI - MANCANZA DI FORMALE PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE - COLLEGIALE - SUPPLENZE DEI MAGISTRATI NEGLI ORGANI COLLEGIALI - MANCANZA DI FORMALE PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
La Mancanza di un formale provvedimento, da parte del Presidente della Corte o del tribunale, di sostituzione per supplenza dei magistrati assenti o impediti di ciascuna Sezione con magistrati di altre Sezioni dello stesso organo giudiziario collegiale, non da luogo alla nullita del giudizio, non essendo la nullita stessa prevista da alcuna norma di legge; ne puo ritenersi violato il n 1 dell'art 185 cod proc pen, trattandosi di vizio che non inerisce alla nomina e alla capacita del giudice, ma che attiene all'organizzazione interna degli uffici giudiziari, la cui ripartizione in piu Sezioni non determina competenze funzionali esclusive. (V 117726, anno 1971, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 108, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)