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Sez. L, Ordinanza n. 13968 del 10/06/2010 (Rv. 613951 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE | Mancata comparizione dell'appellante all'udienza fissata per l'integrazione del contraddittorio - Art. 348, secondo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Verifica dell'ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613951-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE

In tema di impugnazioni, la disposizione di cui all'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro, riguarda esclusivamente il caso di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza, e non trova pertanto applicazione ove il processo abbia avuto trattazione anche solo sul piano processuale, come nell'ipotesi in cui sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio, atteso che, in tale evenienza, il giudice deve verificare l'ottemperanza all'ordine di integrazione e, in caso di riscontro positivo, invitare le parti alla discussione, non essendo prevista in questa fase l'adozione di una decisione di carattere processuale, mentre in caso negativo, ove nessuna delle parti abbia fornito prova dell'avvenuta notifica, deve dichiarare l'appello inammissibile, ai sensi dell'art. 331, comma 2, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)