Sez. 1, Ordinanza n. 17311 del 05/12/2002 (Rv. 559010 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Domanda promossa contro lo Stato italiano - Foro competente - Foro erariale - Cause soggettivamente connesse per pluralità di convenuti - Rilevanza ai fini dello spostamento della competenza - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)
Per effetto della disposizione di cui all'art. 25 cod. proc. civ., l'ufficio giudiziario competente a conoscere della domanda proposta nei confronti dello Stato italiano deve essere individuato in quello di Roma (cd. foro erariale) tutte le volte in cui l'obbligazione dedotta in giudizio sia riferibile ad un comportamento del legislatore. L'operatività della citata "regula iuris" si estende anche all'ipotesi di domanda proposta nei confronti di più convenuti, determinandosi, in tal caso, l'attrazione delle cause connesse per essere la prevalenza del foro erariale di carattere inderogabile per espressa previsione legislativa (R.D. 1611/1933, art.6).
Riferimenti normativi: Legge 31/08/1933 num. 1592 art. 56, Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)