Sez. 1, Sentenza n. 9276 del 21/03/1985 Ud. (dep. 19/10/1985) Rv. 170730 - 01
ARMI - PORTO ABUSIVO - ATTENUANTE DEL CASO DI LIEVE ENTITÀ - APPLICABILITÀ - LIMITI - PORTO DI SFOLLAGENTE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
ARMI - PORTO ABUSIVO - ATTENUANTE DEL CASO DI LIEVE ENTITÀ - APPLICABILITÀ - LIMITI - PORTO DI SFOLLAGENTE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
L'attenuante del caso di lieve entità, prevista dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, è applicabile al porto di tutte le armi improprie, elencate nel secondo comma dello stesso articolo, e cioè a tutti gli strumenti che, pur destinati a scopi leciti, possono essere utilizzati per le loro caratteristiche intrinseche, per l'offesa alla persona. Ne deriva che detta attenuante non è applicabile in caso di parte di sfollagente poiché questo compreso nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, la quale destinazione maturata l'offesa alla persona. (V mass n 165743; (Conf mass n 160211; (Conf mass n 160211).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)