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Sez. 6, Sentenza n. 19109 del 26/03/2024 Cc. (dep. 14/05/2024) Rv. 286475-01

UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE | Precedente imputazione coatta - Poteri del giudice dell'udienza preliminare - Meccanismo bifasico di controllo della qualificazione giuridica di cui all'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Operatività - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286475-01

UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE

Nell'esercizio del potere di controllo sulla qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare non è vincolato dalla qualificazione data nell'ordinanza che ha disposto l'imputazione coatta sicché, anche in mancanza di nuove acquisizioni fattuali, egli può invitare il pubblico ministero a modificarla e, qualora permanga la difformità, disporre la restituzione degli atti all'ufficio di Procura. (In motivazione, la Corte ha precisato che al giudice investito della richiesta di archiviazione compete piuttosto il controllo sul corretto esercizio dell'azione penale).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)