diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 793 del 13/10/1972 Ud. (dep. 02/02/1973) Rv. 123052 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - FACOLTA DI NON RISPONDERE - OMESSA AVVERTENZA DEL GIUDICE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123052-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - FACOLTA DI NON RISPONDERE - OMESSA AVVERTENZA DEL GIUDICE - NULLITA - ESCLUSIONE.*

La omissione da parte del giudice del dibattimento(di primo o di secondo grado)dell'avvertimento all'imputato della facolta di non rispondere all'interrogatorio non e causa di nullita assoluta ai sensi dell'art 185 n 3 cod proc pen, ma costituisce una mera irregolarita che non vizia l'atto e che non e deducibile come motivo di ricorso per Cassazione. (V 121934, 121794, 121290, 121105, 121081, 120967, 120386, 119933, anno 1972; (118284, 117491, 117431, anno 1971).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 518, Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)