Sez. 1, Sentenza n. 8870 del 28/06/2001 (Rv. 547828 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Ordinanza ex art. 23, comma quinto legge n. 689 dell'81 - Forma - Pronuncia in udienza - Inserimento a verbale - Data - Coincidenza con quella del verbale o con quella risultante dal ruolo.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
L'ordinanza ricorribile per cassazione, di cui all'art. 23, comma quinto della legge n. 689 del 1981, non deve contenere gli stessi elementi previsti per la sentenza all'art. 132 cod. proc. civ.. Più in particolare ai sensi dell'art. 134 cod. proc. civ., "se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale", la cui data, essendo sempre rilevabile dal ruolo, fa si che sia sempre presente il requisito di cui all'art. 176, comma secondo cod. proc. civ., con conseguenti richiami di qualsiasi nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)