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Sez. 3, Sentenza n. 6666 del 06/12/1988 (Rv. 460946 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE - ESECUZIONE PER RILASCIO DI UN FONDO - IMMISSIONE DELLA PARTE PROCEDENTE NEL POSSESSO DELLO STESSO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1988-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460946-01

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE - ESECUZIONE PER RILASCIO DI UN FONDO - IMMISSIONE DELLA PARTE PROCEDENTE NEL POSSESSO DELLO STESSO - SUFFICIENZA.*

L'esecuzione per rilascio di un fondo si esaurisce con la immissione della parte procedente nel possesso dello stesso, a termini dell'art. 608 cod. proc. civ., ancorché questo consenta all' esecutato di restare nel fondo per un limitato periodo di tempo ed al solo fine di ultimare determinate attività. (V 713/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)