Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 37 del 1997
Massime (1)
Massima n. 23116
- 'Referendum'
- Giudizio sull'ammissibilità
- Imposte sui redditi
- Ritenute alla fonte
- Sostituto d'imposta
- Abolizione
- Ablazione delle somme trattenute da parte del datore di lavoro a titolo d'imposta e da costui versate nelle casse dell'erario
- Identica richiesta referendaria già dichiarata inammissibile dalla corte con sentenza n. 11/1995
- Richiamo alla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze nn. 364/1987, 128/1986 e 92/1972)
- Natura tributaria delle disposizioni oggetto del quesito referendario
- Destinazione delle somme in questione nell'apprestamento dei mezzi necessari al fabbisogno dello stato
- Inammissibilità.
Leggi la massima
È inammissibile la richiesta del referendum popolare per l'abrogazione del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni - sul seguente quesito: <<Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente all'art. 23 e all'art. 25, primo comma (I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del diciannove per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.)?
- in quanto - posto che i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973 che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per prestazioni sia di lavoro dipendente sia di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero rese a terzi o nell'interesse degli stessi (art. 25 comma 1), devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa, nella misura stabilita dalle stesse disposizioni - gli strumenti di attuazione della pretesa fiscale possono ritenersi parte integrante della normativa tributaria tenuto conto che la mancanza di una disciplina idonea a garantire l'applicazione del prelievo renderebbe inefficace il semplice apprestamento della struttura sostanziale del tributo; ed in quanto nella legge in questione è ravvisabile natura tributaria anche sotto il profilo sostanziale, risultando sussistenti sia l'elemento della ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico, sia l'elemento della destinazione delle somme medesime all'apprestamento dei mezzi necessari al fabbisogno finanziario dello Stato. - S. nn. 92/1972, 26/1982, 128/1986, 364/1987, 63/1990, 11/1995. red.: S. Di Palma
Norme impugnate
- art. 25, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
- art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Parametri
- art. 75, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente all'art. 23, e all'art. 25, comma 1 (I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del diciannove per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.), iscritto al n. 106 del registro referendum;
Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso;
Udito l'avvocato Giulio Tremonti per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.
Ritenuto in fatto
punto 1
L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente all'art. 23 e all'art. 25, primo comma (I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del diciannove per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.)?".
punto 2
L'Ufficio centrale, verificata con esito positivo la regolarità della richiesta e la persistente vigenza dell'atto normativo cui si riferisce, l'ha dichiarata legittima.
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9 gennaio 1997 per l'udienza in camera di consiglio, dandone regolare comunicazione.
punto 3
In prossimità della camera di consiglio hanno presentato memoria i promotori del referendum, insistendo per la declaratoria di ammissibilità della richiesta.
Ha in particolare rilevato la difesa che non tutte le leggi che disciplinano il rapporto fisco-contribuente rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 75 della Costituzione, ma solo quelle di imposizione del tributo, la cui rimozione unilaterale altererebbe la struttura del bilancio. Ne consegue che le leggi strumentali o complementari che disciplinano solo una modalità di riscossione del tributo, quale è quella oggetto della presente richiesta referendaria, andrebbero ritenute estranee al divieto di cui alla norma citata.
punto 4
Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 è stato udito per i promotori del referendum l'avvocato Giulio Tremonti.
Considerato in diritto
punto 1
La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi a seguito della ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, investe il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente agli artt. 23 e 25, primo comma.
Sulla base di tali disposizioni, i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per prestazioni sia di lavoro dipendente sia di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse degli stessi (art. 25, primo comma), devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa, nella misura stabilita dalle due citate disposizioni.
punto 2
La richiesta referendaria sottoposta al presente giudizio va dichiarata inammissibile.
Deve essere in primo luogo osservato che questa Corte, con la sentenza n. 11 del 1995, ha già dichiarato inammissibile identica richiesta referendaria.
Deve in proposito osservarsi che gli strumenti di attuazione della pretesa fiscale possono ritenersi parte integrante della normativa tributaria sol che si consideri che la mancanza di una disciplina idonea a garantire l'applicazione del prelievo renderebbe inefficace il semplice apprestamento della struttura sostanziale del tributo.
Per quanto riguarda il sistema del prelievo alla fonte, la sussistenza di uno stretto legame tra tale disciplina e la concreta realizzazione del tributo non può essere messa in dubbio, in quanto la effettività dell'imposizione sul reddito dipende in modo rilevante dal particolare contesto in cui il tributo stesso viene ad essere riscosso.
Va pertanto ribadito che il sistema della ritenuta alla fonte, come affermato da questa Corte, (sentenze nn. 364 del 1987, 128 del 1986 e 92 del 1972), risponde sia all'interesse fiscale della immediata percezione delle somme, sia a criteri di tecnica tributaria per agevolare la riscossione dei tributi; e nessun pregio può avere, al riguardo, il fatto che con l'ausilio dei moderni strumenti di accertamento e documentazione si possa ugualmente verificare la percezione dei redditi mediante sistemi diversi da quello che si intende abrogare con la consultazione popolare.
punto 3
Pur se tali argomentazioni appaiono sufficienti per ritenere inammissibile la richiesta di referendum, deve rilevarsi, inoltre, che nella legge in questione è ravvisabile natura tributaria anche sotto il profilo sostanziale.
Nella fattispecie, invero, risultano sussistenti entrambi gli elementi indicati da altra giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 63 del 1990 e 26 del 1982), costituiti dalla ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico e la loro destinazione allo scopo di apprestare mezzi per il fabbisogno finanziario.
È sussistente il primo, in quanto le norme oggetto della richiesta referendaria tendono appunto all'ablazione di somme trattenute dal datore di lavoro a titolo d'imposta e da costui versate nelle casse dell'erario; così come sussiste il secondo, essendo evidente la destinazione delle somme in questione all'apprestamento dei mezzi necessari al fabbisogno dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum; costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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