Sez. 1, Sentenza n. 5190 del 08/10/1979 (Rv. 401799 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - NECESSITA - LIMITI - INDAGINE DI NATURA CONTABILE - FASE PRELIMINARE DIRETTA AD UNA PRIMA LETTURA A CARATTERE RICOGNITIVO DEGLI ATTI DA ESAMINARE - FASI SUCCESSIVE - OBBLIGO DI CONVOCAZIONE - SUSSISTENZA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE IN ORDINE AD INDAGINE DI NATURA CONTABILE SULLA GESTIONE DI UNA SOCIETA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - NECESSITA - LIMITI - INDAGINE DI NATURA CONTABILE - FASE PRELIMINARE DIRETTA AD UNA PRIMA LETTURA A CARATTERE RICOGNITIVO DEGLI ATTI DA ESAMINARE - FASI SUCCESSIVE - OBBLIGO DI CONVOCAZIONE - SUSSISTENZA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE IN ORDINE AD INDAGINE DI NATURA CONTABILE SULLA GESTIONE DI UNA SOCIETA.*
Il consulente d'ufficio, al quale il giudice abbia demandato un'indagine di natura contabile (nella specie, sulla gestione di una societa, in relazione a dedotte responsabilita degli amministratori e liquidatori), se non e tenuto a convocare le parti nell'eventuale fase preliminare alle operazioni peritali vere e proprie, diretta ad una prima lettura a carattere ricognitivo degli Atti da esaminare, deve necessariamente porre le parti medesime in grado, tramite i loro difensori e consulenti, di presenziare al successivo lavoro di coordinamento, accostamento e verifica del contenuto di detti Atti, affinche esse possano contestualmente vagliare i documenti dei quali sia depositario, farsene rilasciare copia, sollevare tempestivamente osservazioni e rilievi nel corso di ciascuna operazione. L'inosservanza di tale Obbligo si traduce in una menomazione dei diritti della difesa, la quale implica nullita relativa della consulenza, denunciabile dall'interessato nella prima udienza utile dopo il deposito della relazione. (V 342/77, mass n 383886).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 157, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 76, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)