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Sez. 2, Sentenza n. 2971 del 24/07/1976 (Rv. 381732 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - ESERCIZIO - DA PARTE DEL PROPRIETARIO DI EDIFICIO DIRUTO ED INABITABILE - ATTO DI EMULAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381732-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - ESERCIZIO - DA PARTE DEL PROPRIETARIO DI EDIFICIO DIRUTO ED INABITABILE - ATTO DI EMULAZIONE - ESCLUSIONE.*

Non compie atto di emulazione il proprietario di un edificio inabitabile e diruto, il quale agisca in giudizio per ottenere l'arretramento di una costruzione eretta dal vicino senza l'osservanza delle distanze legali da quell'immobile, perche, anche se attualmente nessun danno gli deriva dall'attivita illecita del costruttore, la situazione di fatto da essa generatasi ha attitudine a divenire, per decorso del tempo, irreversibile, con conseguente Estinzione di poteri e di facolta spettantigli e che, anche se al presente non sono esercitati, sono - tuttavia - suscettibili di tutta l'espansione consentita dall'ordinamento. (V 2000/71, mass n 352610).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 833, Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)