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Sez. 5, Sentenza n. 13897 del 28/05/2008 (Rv. 603971 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Tributi - Giudicato relativo ad un periodo di imposta - Riferibilità ad altri periodi di imposta - Limiti - Conseguenze - In tema di esenzione dall'imposta di consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995).
Stato
decisa il 2008-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603971-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

In materia tributaria, il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta non è idoneo a far stato in periodi successivi o antecedenti, se non limitatamente a situazioni relative a "qualificazioni giuridiche" o ad altri eventuali "elementi preliminari" rispetto ai quali possa dirsi sussistente un interesse protetto avente carattere di durevolezza nel tempo, non estendendosi detto vincolo a tutti i punti che costituiscono antecedente logico della decisione, ed in particolare alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti. Ne consegue che il giudicato formatosi su situazioni di fatto, quali nella specie l'accertamento dei presupposti dell'imposta di consumo dell'energia elettrica e delle condizioni per l'esenzione contemplata dall'art. 52 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, effettuato in relazione ad un determinato periodo di imposta, non è suscettibile di estendere i suoi effetti automaticamente ad un altro periodo di imposta, essendo fondato su indagini di fatto e rilievi riferiti a quel periodo, che non sono estendibili oltre il rapporto tributario preso in esame.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2 com. 2, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)