Sez. L, Sentenza n. 3626 del 13/03/2001 (Rv. 544712 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi a favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno - Differimento ex art. 1 D.L. n. 71 del 1993 - Operatività con riguardo allo sgravio totale decennale di cui all'art. 59, nono comma, T.U. legge Mezzogiorno - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il differimento del termine di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, previsto dal primo comma dell'art. 1 del D.L. 22 marzo 1993, n. 71 (convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151), non riguarda lo sgravio totale decennale disciplinato dal nono comma dell'art. 59 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, modificato dal D.L. 30 gennaio 1979, n. 20 (convertito in legge 31 marzo 1979, n. 92), essendo stato introdotto, dal primo dicembre 1991, per le aziende del Mezzogiorno operanti nei settori indicati dal CIPE, con il secondo comma, in sua sostituzione, lo sgravio totale annuale, fatti salvi gli effetti decennali della previgente disciplina stabiliti, ricorrendovi gli ulteriori presupposti, in favore delle assunzioni intervenute entro il 30 novembre 1991.
Riferimenti normativi: Legge 19/07/1991 num. 214 art. 1, Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1993 num. 151 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 20 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)