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Statuto speciale per la Sardegna

Testo in vigore al

Titolo I. Costituzione della regione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l'art. 116 della Costituzione;
PROMULGA
la seguente legge costituzionale, approvata dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:

Art. 1

1. La Sardegna con le sue isole e' costituita in Regione autonoma fornita di personalita' giuridica entro l'unita' politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Art. 2

1. La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

Titolo II. Funzioni della regione

Art. 3

1. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:

  1. a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;

  2. b) circoscrizioni comunali;

  3. c) polizia locale urbana e rurale;

  4. d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;

  5. e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;

  6. f) edilizia ed urbanistica;

  7. g) trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;

  8. h) acque minerali e termali;

  9. i) caccia e pesca;

  10. l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;

  11. m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;

  12. n) usi civici;

  13. o) artigianato;

  14. p) turismo, industria alberghiera;

  15. q) biblioteche e musei di enti locali.

Art. 4

1. Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:

  1. a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;

  2. b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;

  3. c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;

  4. d) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico dello Stato;

  5. e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;

  6. f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;

  7. g) assunzione di pubblici servizi;

  8. h) assistenza e beneficenza pubblica;

  9. i) igiene e sanita' pubblica;

  10. l) disciplina annonaria;

  11. m) pubblici spettacoli.

Art. 5

1. Salva la competenza, prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facolta' di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:

  1. a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi

  2. b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;

  3. c) antichita' e belle arti;

  4. d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

Art. 6

1. Le Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresi' le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

Titolo III. Finanze - demanio e patrimonio

Art. 7

1. La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarieta' nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 8

1. Le entrate della Regione sono costituite:

  1. 1) dai nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nei territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;

  2. 2) dai nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della Regione;

  3. 3) dai nove decimi del gettito delle tasse di bollo, . . ., in surrogazione del registro e del bollo, sulle concessioni governative, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di fabbricazione del gas e dell'energia elettrica, percette nel territorio della Regione;

  4. 4) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;

  5. 5) dai sei decimi del gettito delle imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percette nel territorio della Regione.

  6. 6) da una quota dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato, riscossa nella Regione, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'accordo fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione;

  7. 7) da canoni per le concessioni idroelettriche;

  8. 8) da contributi di miglioria ed a spese per opere determinate, da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri, che la legione ha facolta' di istituire con legge, in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato;

  9. 9) da redditi patrimoniali;

  10. 10) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie.

2. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota spetta alla Regione limitatamente ai nove decimi ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti.

3. La determinazione di quote prevista dal precedente comma deve effettuarsi anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti o impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alla attivita' degli stabilimenti o impianti situati fuori della Regione compete per intero allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alla attivita' della sede centrale e degli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione spetta alla Regione medesima limitatamente ai nove decimi ed e' iscritta nei ruoli dei competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette.1a

Art. 9

1. La Regione puo' affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la, riscossione dei propri tributi.

2. Le operazioni di accertamento relative ai tributi erariali vengono effettuate con la collaborazione di rappresentanze locali.

Art. 10

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, puo' disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

Art. 11

1. La Regione ha facolta' di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 12

1. Il regime doganale della Regione e' di esclusiva competenza dello Stato.

2. Saranno istituiti nella Regione punti franchi.

3. Sono esenti, per venti anni, da ogni dazio doganale le macchine, gli attrezzi di lavoro ed i materiali la costruzione destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli della Regione ed al suo sviluppo industriale.2b

4. Su richiesta della Regione potranno essere concesse esenzioni doganali per merci ritenute indispensabili al miglioramento igienico e sanitario dell'Isola.

Art. 13

1. Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

Art. 14

1. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.

2. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finche' duri tale condizione.

3. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprieta' di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Titolo IV. Organi della regione

Art. 15

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.