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Statuto speciale per la Sardegna

Testo in vigore al

Titolo I. Costituzione della regione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l'art. 116 della Costituzione;
PROMULGA
la seguente legge costituzionale, approvata dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:

Art. 1

1. La Sardegna con le sue isole e' costituita in Regione autonoma fornita di personalita' giuridica entro l'unita' politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Art. 2

1. La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

Titolo II. Funzioni della regione

Art. 3

1. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:

  1. a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;

  2. b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

  3. c) polizia locale urbana e rurale;

  4. d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;

  5. e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;

  6. f) edilizia ed urbanistica;

  7. g) trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;

  8. h) acque minerali e termali;

  9. i) caccia e pesca;

  10. l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;

  11. m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;

  12. n) usi civici;

  13. o) artigianato;

  14. p) turismo, industria alberghiera;

  15. q) biblioteche e musei di enti locali.

Art. 4

1. Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:

  1. a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;

  2. b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;

  3. c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;

  4. d) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico dello Stato;

  5. e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;

  6. f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;

  7. g) assunzione di pubblici servizi;

  8. h) assistenza e beneficenza pubblica;

  9. i) igiene e sanita' pubblica;

  10. l) disciplina annonaria;

  11. m) pubblici spettacoli.

Art. 5

1. Salva la competenza, prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facolta' di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:

  1. a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi

  2. b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;

  3. c) antichita' e belle arti;

  4. d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

Art. 6

1. Le Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresi' le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

Titolo III. Finanze - demanio e patrimonio

Art. 7

1. La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarieta' nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 8

1. Le entrate della regione sono costituite:

  1. a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

  2. b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

  3. c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

  4. d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

  5. e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

  6. f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;

  7. g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

  8. h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

  9. i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

  10. l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

  11. m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate,. ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.

2. Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione.

Art. 9

1. La Regione puo' affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la, riscossione dei propri tributi.

2. La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

3. A tal fine la giunta regionale ha facolta' di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

4. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.2a

Art. 10

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', puo', ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

  1. a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;

  2. b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle.

Art. 11

1. La Regione ha facolta' di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 13

1. Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

Art. 14

1. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.

2. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finche' duri tale condizione.

3. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprieta' di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Titolo IV. Organi della regione

Art. 15

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

2. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione, sulla base dei principi di rappresentativita' e di stabilita', del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. COST. 7 FEBBRAIO 2013, N. 3. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto.

3. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

4. La legge regionale di cui al secondo comma non e' comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

5. La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.

6. Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.