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Sez. 3, Sentenza n. 8628 del 08/06/1983 Ud. (dep. 20/10/1983) Rv. 160767 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATO DI ESPORTAZIONE ILLEGITTIMA DI VALUTA - REATO FINANZIARIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: AMNISTIA.*
Stato
decisa il 1983-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160767-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATO DI ESPORTAZIONE ILLEGITTIMA DI VALUTA - REATO FINANZIARIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: AMNISTIA.*

Il reato di esportazione illegittima di valuta di cui all'art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, non è reato finanziario, poiché la normativa valutaria non è rivolta a tutelare forme di tassazione o il pagamento di imposte, ma è diretta a garantire, in favore dello stato, il regime di monopolio dei mezzi di pagamento all'estero. (fattispecie relativa ad amnistia) (fattispecie relativa ad amnistia) (Conf mass n 149105; (Conf mass n 151950).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)