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Sez. 3, Sentenza n. 1409 del 14/04/1975 (Rv. 374962 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RINUNCIA TACITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - RICEZIONE SENZA RISERVE DA PARTE DEL LOCATORE DEI CANONI SCADUTI E DI QUELLI MATURATI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RINUNCIA TACITA ALLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374962-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RINUNCIA TACITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - RICEZIONE SENZA RISERVE DA PARTE DEL LOCATORE DEI CANONI SCADUTI E DI QUELLI MATURATI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RINUNCIA TACITA ALLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Il creditore che si sia avvalso della clausola risolutiva espressa puo sempre rinunciare tacitamente all'effetto risolutivo qualora osservi un comportamento inequivoco, che sia chiaramente incompatibile con la volonta di avvalersi dell'effetto risolutivo. Siffatto inequivoco comportamento, peraltro, non puo ravvisarsi nell'ipotesi in cui, avvenuta la risoluzione di diritto del contratto, il locatore che ha instaurato il giudizio per il rilascio dell'immobile locato riceva, pur senza espresse riserve, il pagamento del debito scaduto - che non cessa di essere dovuto - nonche degli ulteriori canoni maturati nel corso del giudizio, che il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata e comunque tenuto a corrispondere in forza del disposto dell'art 1591 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)