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Sez. U, Sentenza n. 2110 del 23/11/1995 Ud. (dep. 23/02/1996) Rv. 203770 - 01

Reato - Circostanze - Aggravanti in genere | Finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale - Coessenzialità con reati di tipo terroristico o eversivo - Esclusione - Inerenza a qualsiasi tipo di reato - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203770-01

Reato - Circostanze - Aggravanti in genere

La circostanza aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, lungi dall'identificarsi con le finalità primarie ed essenziali dei reati cui inerisce, può qualificare qualsiasi condotta illecita, se il fine perseguito dall'agente è quello di porre in essere atti idonei a destare panico nella popolazione. Essa si ricollega a una particolare connotazione del dolo e, quindi, non può dissociarsi dalla specifica finalità perseguita dall'autore del reato, anche quando questo, nella sua struttura fisiologica, non esprime il pericolo dell'eversione dell'ordine democratico, né un'ontologica e naturale propensione a suscitare terrore tra le persone. (Fattispecie relativa al delitto di calunnia). (Conf. Sez. unite, 4 febbraio 1992 n. 6682, Musumeci, non massimata sul punto).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/12/1979 num. 625 art. 1 CORTE COST., Legge 06/02/1980 num. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)