Sez. 1, Sentenza n. 5950 del 10/11/1981 (Rv. 416724 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE PERCHÉ NON PRECEDUTA DAL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ EX ART. 274 COD. CIV. - RIPROPONIBILITÀ DELL'AZIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE PERCHÉ NON PRECEDUTA DAL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ EX ART. 274 COD. CIV. - RIPROPONIBILITÀ DELL'AZIONE.*
Il principio del ne bis in idem che preclude l'Esercizio di una nuova Azione, sul medesimo oggetto, fra le stesse parti, opera unicamente quando l'Azione precedentemente proposta sia stata definita con una decisione di merito, e non anche quando sia sfociata in una decisione meramente processuale di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità. Pertanto, qualora sia stata dichiarata inammissibile l'Azione di dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) naturale perché non preceduta dal giudizio di ammissibilità dell'Azione ex art. 274 cod. civ., tale pronuncia non costituisce ostacolo alla riproponibilità della stessa Azione. (Conf 6572/79, mass n 403319 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)