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Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Bilancio pluriennale

1. La regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del programma regionale di sviluppo e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale e' allegato al bilancio annuale.

2. Il bilancio pluriennale indica per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo.

3. Il bilancio pluriennale e' elaborato con riferimento al programma regionale di sviluppo e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato sia in base alla legislazione statale e regionale gia' in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

4. In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri.

5. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ne' ad eseguire le spese in esso contemplate.

Art. 2 Leggi regionali di spesa

1. Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa. In tal caso, la regione puo' dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma del successivo articolo 17.

2. Le leggi regionali che dispongano spese a carattere pluriennale possono indicare l'ammontare complessivo, nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o gia' presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle
quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

3. La quantificazione annuale della spesa puo' essere prevista per i
casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuita' e la regolarita' dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

4. Le leggi che prevedano opere od interventi la cui esecuzione si protragga per piu' esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo articolo 17, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Art. 3 Bilancio annuale di previsione

1. Le previsioni di bilancio annuale della regione sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

2. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa, il bilancio indica:

  1. 1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

  2. 2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

  3. 3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

3. Gli stanziamenti di spesa di cui al n. 2) del precedente comma sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attivita' o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformita' ai programmi e ai progetti della regione, daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma del successivo articolo 17.

4. Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) del precedente secondo comma e' iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate di cui al n. 3) e' iscritto altresi' l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Art. 4 Equilibrio del bilancio

1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno (stanziamenti di competenza) puo' essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche' il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo articolo 22.

3. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali della regione, risultanti dal prospetto di cui al successivo articolo 10, secondo comma, lettera b), non puo', in ciascun bilancio, essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, risultanti dal prospetto di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera a).

Art. 5 Annualita' del bilancio

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti puo' essere protratta, in base alle disposizioni della legge regionale, fino al 31 gennaio successivo.

Art. 6 Universalita' ed integrita' del bilancio

1. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

2. Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui al successivo articolo 11, primo comma.

Art. 7 Leggi di bilancio - Esercizio provvisorio

1. Il consiglio regionale approva ogni anno con legge il bilancio di previsione, nei modi e nei termini previsti dallo statuto e dalle leggi regionali.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere autorizzato, nei modi, per i termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dalle leggi regionali. L'esercizio provvisorio non puo' protrarsi oltre i quattro mesi.

3. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo 127 della Costituzione, la regione e' autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

4. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al consiglio regionale a norma dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimita' o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 127, la regione e' autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 8 Classificazione delle entrate

1. Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

  1. 1) titolo I: entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

  2. 2) titolo II: entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla regione;

  3. 3) titolo III: entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali;

  4. 4) titolo IV: entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;

  5. 5) titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

  6. 6) titolo VI: entrate per contabilita' speciali.

2. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura e secondo il loro oggetto in capitoli che costituiscono le unita' fondamentali per la classificazione delle entrate.

3. Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Art. 9 Specificazione e classificazione delle spese

1. La legge regionale, nel rispetto dei principi determinati dai commi successivi, stabilisce il sistema di classificazione delle spese di bilancio, in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale e dei piani, programmi e progetti della regione, tenendo sempre distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali di cui all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, da quelle per ulteriori programmi di sviluppo cui concorrono finanziamenti assegnati alla regione in sede di programmazione nazionale.

2. Il capitolo costituisce l'unita' fondamentale per la classificazione delle spese.

3. Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero piu' oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione, ovvero di un piano, programma o progetto della regione.

4. Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:

  1. a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

  2. b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

  3. c) spese relative a funzioni proprie della regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

  4. d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.

5. La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente e analiticamente il settore, gli oggetti e le finalita' della spesa.

6. La commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indichera' i criteri per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura, stabilendo, altresi', per ciascun capitolo di spesa, il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, al fine anche di stabilire la necessaria armonizzazione con il piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

7. In allegato al bilancio, le spese sono riclassificate in titoli secondo che si tratti di spese correnti, di investimento o attinenti al rimborso di mutui e prestiti; in sezioni secondo l'analisi funzionale e in categorie secondo l'analisi economica, secondo la stessa ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

8. Il bilancio contiene, inoltre, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Art. 10 Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese.

2. Al quadro generale riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:

  1. a) un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate, in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo' essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal terzo e dal quarto comma del successivo articolo 21;

  2. b) un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della regione, e, dall'altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali, ovvero con risorse proprie della regione o con ricorso al credito.

Art. 11 Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali delegati

1. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.

2. Nei bilanci degli enti e degli organismi di cui al primo comma le spese sono classificate e ripartite in conformita' a quanto disposto nel precedente articolo 9.

3. La legge regionale detta norme per la classificazione, nei bilanci degli enti locali, delle entrate e delle spese relative a funzioni ad essi delegate dalla regione, assicurando la possibilita' del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tal fine assegnati dalla regione agli enti locali e l'omogeneita' delle classificazioni di dette spese nei medesimi bilanci rispetto a quelle contenute nel bilancio regionale.

Art. 12 Fondi di riserva

1. Nel bilancio regionale sono iscritti un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore, e un fondo di riserva per spese impreviste.

2. La legge regionale disciplina i limiti e le modalita' del prelievo di somme da tali fondi.

3. Le spese cui non possa provvedersi mediante gli stanziamenti del bilancio o mediante il prelievo dai fondi di riserva, di cui al primo comma, debbono essere autorizzate con legge regionale.

4. Nel solo bilancio di cassa e' iscritto un fondo di riserva, il cui ammontare massimo, in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta e' stabilito dalla legge di contabilita' regionale, in misura non superiore ad un dodicesimo, e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposte con delibere del consiglio non soggette a controllo.

Art. 13 Fondi globali

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o piu' fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi di cui al primo comma non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. I fondi di cui al primo comma debbono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della regione o di spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, nonche' a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. Le quote dei fondi globali, non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo di cui al secondo comma, costituiscono economie di spesa.

5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, puo' farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purche' tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

6. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

7. Nei casi di cui al comma che precede, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovra' accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 4, secondo comma.

Art. 15 Variazione al bilancio

1. La legge di approvazione del bilancio regionale puo' autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonche' per l'iscrizione delle relative spese quando
queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.

2. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o
autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dai precedenti articoli 12 e 13.

3. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al primo comma, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

Art. 16 Divieto di storni

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 12 e 13, e' vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da un capitolo all'altro del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

Art. 17 Impegni di spesa

1. I competenti organi della regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempreche' la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma dell'articolo 2, terzo comma, ovvero assunte, per le spese correnti, quando cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Art. 18 Pagamento delle spese

1. I competenti organi della regione dispongono i pagamenti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenze o in conto residui.

2. Non puo' farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni o agli atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi ovvero risultino immediatamente eseguibili.

3. Gli amministratori e i funzionari della regione sono personalmente e solidalmente responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, della osservanza della disposizione di cui al precedente comma. Nello stesso modo gli amministratori rispondono delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo.