diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 21022 del 24/02/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 229038 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Territorio montano - Ampliamento delle piste da sci senza nulla osta ambientale - Reato contravvenzionale.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229038-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di reati ambientali, la realizzazione senza autorizzazione, in zona paesaggistica vincolata, di opere costituite dal collegamento tra due piste da sci preesistenti, mediante rettifica e livellamento dei terreni e scorticamento del manto erboso, integra la contravvenzione di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999, punibile anche a titolo di colpa, per la consumazione della quale è sufficiente l'alterazione della morfologia ambientale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 146, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 151 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)