Sez. 1, Sentenza n. 6857 del 04/06/1992 (Rv. 477561 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - In genere | Regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio - Pattuizione tra i coniugi in costanza di matrimonio - Clausole relative alla prole ed all'assegno spettante al coniuge - Invalidità.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - In genere
A norma della legge 1 dicembre 1970 (sia nella originaria formulazione, che a seguito della legge di riforma 6 marzo 1987 n. 74) l'accordo con il quale i coniugi fissano, in costanza, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio, deve considerarsi invalido, oltre che nella parte riguardante i figli, anche nella parte concernente l'assegno spettante al coniuge ai sensi dell'art. 5, in forza della radicale indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, un siffatto accordo non solo contrasta con l'art. 9 della medesima legge, il quale consente la revisione in ogni tempo delle disposizioni concernenti la misura e la modalità di versamento dell'assegno, ma anche, e soprattutto, ha causa illecita, in quanto appare sempre connesso, esplicitamente o implicitamente, alla finalità di viziare o limitare la libertà di difendersi nel successivo giudizio di divorzio, sia in relazione agli aspetti economici, sia in relazione alla stessa dichiarazione di divorzio, in contrasto anche con la nuova disciplina della legge n. 74 del 1987, che, configurando detto assegno con natura eminentemente assistenziale, ne si pone in evidenza il carattere di indisponibilità in correlazione con il principio generale dell'ordinamento secondo cui gli emolumenti di varia natura correlati alle esigenze di vita (pensioni, alimenti, retribuzioni ecc.) sono indisponibili.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)