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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 190 del 2004

Decisione
decisa il 2004-06-21, depositata il 2004-06-24
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:190
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 28544

  • Processo penale
  • Procedimento dinanzi al giudice di pace
  • Decreto di convocazione delle parti
  • Trascrizione dell'imputazione – asserita violazione del principio dell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m.
  • Mancanza della descrizione della fattispecie 'a quo', difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 3, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento all’art. 112 della Costituzione, in quanto l’ordinanza di rimessione difetta completamente della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione. – In termini, relativamente all'inammissibilità per difetto di motivazione, v. le citate ordinanze n. 53 e n. 51/2004.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di S. Agata di Militello con ordinanza del 20 febbraio 2003, iscritta al n. 559 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
punto 1
Ritenuto che il Giudice di pace di S. Agata di Militello, su eccezione del pubblico ministero, ha sollevato, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in quanto «prevede la semplice trascrizione dell'imputazione 'copiata' dal ricorso immediato ex art. 21» del medesimo decreto legislativo, assumendo che in tal modo «viene completamente esautorata la funzione prevista dalla Carta costituzionale»; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto l'ordinanza di rimessione è del tutto priva di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, e comunque non fondata.
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione; che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., da ultimo, ordinanze n. 53 e n. 51 del 2004).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Giudice di pace di S. Agata di Militello, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

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