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Sez. 4, Sentenza n. 4699 del 06/12/2001 Ud. (dep. 07/02/2002) Rv. 220795 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE | Impianti - Obbligo di collaudo e manutenzione - Responsabilità del soggetto incaricato - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220795-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE

In tema di responsabilità per colpa, risponde dell'evento secondo le Regole ordinarie sulla causalità omissiva il soggetto cui incombe, anche contrattualmente, l'obbligo della verifica periodica di funzionalità o della manutenzione di impianto (nella fattispecie, una giostra) la cui rottura risulti dovuta a difetti di progettazione e costruzione macroscopici (o comunque evidenti a chi sia in possesso di cognizioni tecniche), atteso che, in questo caso, egli ha l'obbligo, adempiendo alle regole di diligenza e di perizia richieste dall'attività svolta, di non autorizzare (o consentire, ove sia nei suoi poteri) l'uso dell'impianto pericoloso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)