diritto.io

Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

Testo in vigore al

Art. 198

1. Se il Tribunale Superiore riconosce infondato il ricorso lo rigetta.

2. Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorita' amministrativa competente.

3. Se l'accoglie per altri motivi annulla l'atto o il provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa, e nel caso di cui alla lettera b) dell'articolo 143 decide anche nel merito.

Art. 199

1. Le sentenze pronunciate dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza della parte nei casi indicati nell'articolo 494 del Codice di procedura civile.

2. Possono eziandio essere revocate, sulla domanda della parte, le sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche, scaduti i termini per l'appello, e nei casi indicati nei primi tre numeri dell'articolo 494 del suddetto Codice.

3. Il termine per proporre la revocazione e' di giorni trenta, con la decorrenza fissata dal capoverso dell'articolo 497 dello stesso Codice pei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza.

4. La revocazione e' proposta con ricorso a termini dell'articolo 151.

Art. 200

1. Contro decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche e' ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione:

  1. a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761;

  2. b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, o se si verifichi la contradditorieta' prevista nel n. 8 dell'articolo 517 medesimo.

2. Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa e' rinviata allo stesso Tribunale Superiore della acque pubbliche il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 201

1. Contro le decisioni del Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell'articolo 143 e' ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

Art. 202

1. Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del Capo V, Titolo V, Libro I, del Codice di procedura civile.

2. Le decisioni interlocutorie del Tribunale Superiore e quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

3. La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva, puo' essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato puo' tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per il ricorso, che si riserva di ricorrere alla Corte di Cassazione a termini dei due precedenti articoli, secondo i casi, dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

4. I termini indicati nell'articolo 518 del Codice di procedura civile sono ridotti alla meta' e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'articolo 183.

Art. 203

1. Tanto il ricorso per Cassazione ai sensi degli articoli 200 e 201 quanto l'istanza per revocazione di cui all'articolo 199 devono essere precedute, a pena di irricevibilita', dal deposito della somma di lire cinquecento, che sara' incamerata ove il ricorso o l'istanza siano rigettati.

2. Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli articoli 500 e 501 del Codice di procedura civile.

Art. 204

1. Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale Superiore si osserva il disposto dell'articolo 473 del Codice di procedura civile.

2. La rettificazione puo' essere domandata anche pei casi previsti ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, oppure se sia stato violato l'articolo 357 del citato Codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei numeri 7, 8 e 9 dell'articolo 360 del Codice medesimo.

3. Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dell'articolo 151.

Art. 205

1. Sulla istanza delle parti puo' essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza.

2. L'esecuzione provvisoria non puo' essere accordata nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

3. Le sentenze emesse dal Tribunale Superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'articolo 554 del Codice di procedura civile; il ricorso per Cassazione non ne sospende l'esecuzione.

4. Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del Codice di procedura civile.

Art. 206

1. L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale Superiore sui ricorsi previsti dall'articolo 143, si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese. L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non potra' essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine all'originale dell'estratto. Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula stabilita dall'articolo 556 del Codice di procedura civile.

Art. 208

1. Per tutto cio' che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati coi Regi decreti 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili nonche', pei ricorsi previsti nell'articolo 143, le norme del Titolo III, Capo II, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato.

Art. 209

1. Le disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio sono estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali delle acque pubbliche, con le modificazioni che seguono.

2. La concessione del gratuito patrocinio e' deliberata dalla Commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte di appello per le cause di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e da quella presso la Corte di Cassazione, per le cause di competenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Art. 210

1. Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge il presidente della Commissione puo', nei casi di urgenza, concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza.

2. Qualora la Commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente e' tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti ed effettuare il deposito dell'occorrente carta bollata.

Titolo V. Disposizioni generali e transitorie.

Art. 211

1. Ai fini della legge 12 gennaio 1933, n. 141, la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonche' l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gl'impianti la cui potenza installata sia superiore a 5000 kW, e' data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi e' data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile.2537

3. L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta e' data dalle autorita' competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro delle corporazioni.

4. Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dall'articolo 129.

Art. 213

1. L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di proroga, per gli impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla attuata utilizzazione.

Art. 214

1. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i termini originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone siano gia' scaduti, le rate di canone pagate saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se l'impianto verra' attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite all'Erario se la concessione venga successivamente rinunciata o dichiarata decaduta, senza pregiudizio delle ulteriori rate eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga concesso.

Art. 215

1. I concessionari di grandi derivazioni d'acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che intendono iniziare o riprendere dopo averla sospesa, la esecuzione delle opere concesse, devono chiederne autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede di concerto col Ministro delle corporazioni e sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

2. Qualora si disponga di rinviare l'esecuzione delle opere, ferma rimanendo la scadenza della concessione, restano sospesi tutti i termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, nonche' l'obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo. In tal caso il provvedimento e' adottato di concerto anche col Ministro delle finanze.

3. La sospensione del pagamento del canone viene computata come proroga all'originario termine di decorrenza, nei limiti massimi indicati dal precedente art. 212 e con gli effetti previsti nell'articolo medesimo e nell'articolo 211, senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.

Art. 216

1. E' vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche.

2. I mulini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del Magistrato alle acque nel territorio di sua competenza. Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a pagamento di indennita', questa, in mancanza di bonario accordo, sara' determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell'art. 33 della presente legge.

3. La determinazione definitiva dell'indennita' spetta ai Tribunali delle acque pubbliche.

Art. 217

1. Salvo quanto dispone l'articolo 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte:

  1. a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;

  2. b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;

  3. c) gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorita' amministrativa;

  4. d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili;

  5. e) le variazioni nella forma e nella posizione cosi' delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti;

  6. f) la ricostruzione, ancorche' senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche;

  7. g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonche' le innovazioni intorno alle opere di questo genere gia' esistenti;

  8. h) le opere alle sponde dei pubblici corsi d'acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.

Art. 218

1. L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi e contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilita' nei riguardi delle espropriazioni.

2. I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano.

3. Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge.

4. Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l'istruttoria della domanda di concessione.