Sez. 3 - , Ordinanza n. 11085 del 10/06/2020 (Rv. 658095 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE | Nozione - Identità di questioni di diritto - Rilievo ai fini dell'intervento - Esclusione - Separazione delle cause successiva all'intervento - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE
Il diritto che, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l'intervento del terzo nel processo, ferma restando la facoltà del giudice di merito, in caso di bisogno, di disporre la separazione successivamente all'intervento, allo scopo di evitare cause congestionate dal numero eccessivo delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'intervento nonostante la dipendenza del diritto fatto valere dagli interventori dal titolo dedotto dagli attori, rappresentato dall'inadempimento dello Stato alle direttive in materia di trattamento economico dei medici specializzandi, comportamento riferibile, nella sua efficacia lesiva, in via immediata a ciascuno dei detti medici; la S.C. ha pure precisato che tale dipendenza si ricollegava alla parziale coincidenza della "causa petendi" delle domande risarcitorie avanzate).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)