Sez. 3, Sentenza n. 2004 del 28/04/1978 (Rv. 391365 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDE OD ECCEZIONI RESPINTE OD ASSORBITE - RIPROPOSIZIONE - FORME.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDE OD ECCEZIONI RESPINTE OD ASSORBITE - RIPROPOSIZIONE - FORME.*
Per la riproposizione nel giudizio d'appello di domande od eccezioni respinte od assorbite dalla decisione del primo giudice, se non sono richieste formule sacramentali, e pero necessario che dal complesso delle difese e dei motivi esposti dalla parte risulti chiaramente espressa la volonta di sottoporle al riesame del giudice superiore. Pertanto, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art 346 cod proc civ, occorre una tale esplicita manifestazione, la quale non puo consistere in un generico riferimento alle deduzioni e conclusioni di primo grado, specie quando nell'atto di appello siano state formulate conclusioni specifiche in ordine a domande diverse.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)