Sez. L, Sentenza n. 5803 del 23/05/1991 (Rv. 472323 - 01)
Beni - Immateriali - Brevetti - Invenzioni industriali - Del prestatore di lavoro | Invenzione di azienda ex art. 23, secondo comma, del R.D. n. 1127 del 1939 - Configurabilità - Condizioni - Carattere occasionale e straordinario - Rilevanza - Limiti.
Beni - Immateriali - Brevetti - Invenzioni industriali - Del prestatore di lavoro
L'ipotesi di invenzione di azienda prevista dall'art. 23 secondo comma del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 può essere ravvisata, ai fini del riconoscimento del diritto all'equo premio di cui alla norma citata, anche nel caso in cui l'invenzione non abbia carattere straordinario od occasionale, con riguardo a lavoratori la cui prestazione consista in un'attività di ricerca, ove questa, pur potendo condurre ad invenzioni, sia dalle parti presa in considerazione nel suo normale carattere ricognitivo e di applicazione tecnologica delle conoscenze acquisite, e non già per l'eventuale carattere creativo, tipico dell'attività inventiva.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)