Sez. 2, Sentenza n. 1778 del 09/12/1966 Ud. (dep. 23/05/1967) Rv. 104308 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTAZIONE - ALTRI ELEMENTI PROCESSUALI CHE LA CONFERMANO - EFFICACIA PROBATORIA.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTAZIONE - ALTRI ELEMENTI PROCESSUALI CHE LA CONFERMANO - EFFICACIA PROBATORIA.*
La chiamata di correo, per essere attendibile, non deve essere costante e ferma per tutto l'arco del processo, potendo il giudice di merito assumerla, anche se ritrattata, come legittima fonte per la formazione del suo convincimento, quando, secondo le comuni regole di logica e di esperienza, essa trovi sufficiente convalida in altri elementi processuali. (Conf 103302, 103857, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)